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SFDR, cosa vuol dire per te essere sostenibili?

Operatori dei mercati finanziari e consulenti devono fare i conti con il nuovo regolamento sulla comunicazione di sostenibilità dei loro prodotti finanziari.

C’è un regolamento europeo che in maniera silente è piombato sugli istituti finanziari e consulenti in materia di prodotti finanziari, ovvero che propongono investimenti sostenibili. Stiamo parlando del Regolamento numero 2088 del 2019 sul tema della trasparenza in merito alle politiche attuate per integrare la sostenibilità nei prodotti offerti agli investitori finali.


La strategia adottata dall’Unione Europea in materia di comunicazione delle informazioni non finanziarie poggia sulla necessità di stabilire standard comuni di riconoscimento di attività economiche sostenibili attraverso il richiamo ad una divulgazione delle informazioni non finanziarie più chiara e precisa da parte delle società, nonché istituendo dei nuovi obblighi di trasparenza sull’informativa da predisporre per i soggetti che offrono prodotti finanziari agli investitori finali. Il piano di azione per finanziare la crescita sostenibile (Action Plan Financing Sustainable Growth - 8 marzo 2018), fissava tra gli obiettivi, oltre alla necessità di gestire i rischi finanziari derivanti dai fattori ambientali e in particolare dai cambiamenti climatici e di promuovere una maggiore trasparenza secondo un approccio di lungo periodo, proprio quello di orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili [1]. Per tali fini, tra le nuove norme UE in materia di finanza sostenibile, si inserisce il Regolamento 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, a seguire ‘SFDR’) che tocca il tema dei prodotti finanziari sostenibili destinati agli investitori finali.

L’SFDR, rivolgendosi agli operatori dei mercati finanziari (tra cui le banche, le imprese di assicurazione e le società di gestione del risparmio) e ai consulenti finanziari, riconosce la necessità di armonizzare l’informativa da destinare agli investitori finali per individuare come sono integrati i rischi di sostenibilità nei processi decisionali di investimento e di consulenza sui prodotti finanziari (come gli IBIP, Insurance Based Products). Tali fattori sono dati dalla considerazione degli approcci all’integrazione dei rischi di sostenibilità, dei potenziali effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile e della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali. Dove il rischio di sostenibilità viene definito nel Regolamento come un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che qualora si verificasse, potrebbe generare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento [2]. Gli enti impattati dal Regolamento, pertanto dovranno pubblicare e aggiornare periodicamente le informazioni relative alle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità, in particolare una descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità qualora fossero presi in considerazione nelle decisioni di investimento o una chiara motivazione nel caso in cui essi non fossero inclusi nell’analisi poiché considerati non rilevanti. Le disclosure sui rischi e sugli obiettivi di sostenibilità dei prodotti finanziari dovranno essere incluse nell’informativa precontrattuale, nella reportistica periodica e sul sito internet [3]. Tra gli strumenti adottati, per esempio ci sono investitori che usano i rating di sostenibilità come parametro per comprendere le variabili non finanziarie nelle offerte di prodotto e pertanto dovranno divulgare tali processi di integrazione nelle proprie disclosure.

Le autorità europee di vigilanza (ESA) hanno sviluppato attraverso il comitato congiunto la proposta di norme tecniche di regolamentazione relative (all’interno del Final Report on Draft RTS) che entro tre mesi dalla loro pubblicazione dovrebbero essere approvati dalla Commissione Europea. La data di applicazione prevista degli RTS è per il 1°gennaio 2022, mentre le principali disposizioni del SFDR sono già in vigore dal 10 Marzo 2021 [4]. Seguiranno nel 2023 e nel Giugno 2024, gli obblighi di disclosure di confronto storico annuo (Figura 1).

Si tratta di un passaggio chiave per favorire una maggior consapevolezza sui temi ESG sia per gli investitori finali, sia per gli operatori stessi che, in sintesi, dovranno domandarsi che cosa significhi per loro la sostenibilità e divulgarlo in tutta trasparenza per chi abbia interesse a investire in prodotti finanziari delle fattispecie previste. Gli investimenti sostenibili passano anche da qui. Di Francesco Toffoletto


FONTI:

[1] UE (2018) Action Plan: Financing Sustainable Growth. Reperibile da https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097

[2] UE (2019) Regolamento 2019/2088 del Paramento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Reperibile da: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2088

[3] Il Sole 24Ore (2021), Investire Green - La Finanza Sostenibile per la generazione Greta

[4] ESAs (2021), Final Report on draft Regulatory Technical Standards. Reperibile da: https://www.eiopa.europa.eu/content/final-report-draft-regulatory-technical-standards_en




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